Diritto

Che cos’è un’area edificabile?

L’area edificabile è una porzione di terreno che in base agli strumenti urbanistici comunali, generali o di dettaglio, può essere soggetta a trasformazione attraverso la costruzione di edifici privati o pubblici

Che cos’è il diritto edificatorio?

È il diritto che può esercitare solo il proprietario di un’area edificabile il quale gli permette di poter realizzare la costruzione di un edificio nei limiti di un parametro prettamente quantitativo detto volumetria

È possibile sempre esercitare il diritto edificatorio?

Sì, salvo se l’area edificabile a disposizione non raggiunga la quantità di volumetria necessaria per poter costruire; a questo punto si sarà tenuti ad avvalersi di strumenti quali la perequazione, la compensazione e l’incentivazione allo scopo di acquisire un maggiore diritto edificatorio

L’iter di approvazione del Piano di Lottizzazione è stato corretto?

Sì, l’iter è quello regolato dall’art. 28 della Legge Urbanistica 1150/42 e dalla LR 36/87 che prevede per i Piani attuativi in conformità ex art.1 bis un solo passaggio amministrativo di approvazione

È possibile fornire una sintesi cronologica dell’iter di adozione e approvazione?

Dopo l’atto di adozione del Comune, con DGC n.8 del 28 Giugno 2019, si è proceduti, essendo l’area di particolare pregio paesaggistico, a sottoporre il Piano al Parere preliminare di conformità paesaggistica ai sensi dell’art. 16, comma 3 della Legge 1150/42 e art. 25 della LR 24/98, della pronuncia di valutazione d’incidenza ambientale ai sensi del DPR 357/1997 e del parere di conformità ai sensi dell’art. 2 della LR 1/1986 (usi civici); ottenuti tutti i pareri favorevoli, il Comune ha dapprima con DGC n.155 del 14 Agosto 2020 approvato il Piano e in data 18 Agosto 2020 presentato istanza per il parere di conformità ai sensi dell’art.1bis della LR 36/87. Tale procedimento amministrativo si è concluso con la verifica di conformità di cui alla nota Prot. 961736 del 10 Novembre 2020

il piano di lottizzazione concede a tutti i soci il diritto edificatorio?

Sì, ogni Socio possiede un diritto edificatorio, indipendentemente dalla destinazione da Piano del suo lotto, che potrà esercitare; per venire incontro a ciò occorrerà che in ogni futuro comparto edilizio vengano ospitati un certo numero di Soci, sempre in funzione del volume massimo realizzabile. Gli attuali lotti saranno ridimensionati nella loro attuale superficie (restringimenti o allargamenti) al fine di consentire a tutti i Soci di poter costruire. La Legge stabilisce il principio secondo il quale a costruire siano tutti i proprietari oppure nessuno

Esistono dei pareri endoprocedimentali o giudizi che stabiliscono la non applicabilità della L.R. 28/80?

Assolutamente sì. Pareri della Regione Lazio forniti al Comune di Tarquinia con Prot. 551614 del 02/03/2012, Prot. 105052 del 16710/2013 e Prot. 147491 del 27/05/2014; giudizi del Tar del Lazio – sezione Seconda Quater, prime cure, sentenze N. 01387/2019, N. 01372/2019, N. 01370/2019, N. 12736/2018, N. 07923/2018 e N. 12454/2018

Chi ha un ricorso contro il diniego del Condono 1994 operato dal Comune per mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, cosa gli cambia col Piano? Dovrà pagare gli oneri di urbanizzazione?

I Soci che hanno un’abitazione con diniego di concessione in sanatoria 1994 possono far valere l’autorizzazione paesaggistica rilasciata al Piano al fine della loro azione legale e se ritenuti legittimi, come per i sanati 1985, saranno chiamati a versare solo e soltanto un saldo dell’acconto già versato a cui, eventualmente, andranno sommati quelli da versare per l’allargamento dell’attuale abitazione

Chi ha demolito una casa con un diniego sul Condono 2003 potrà recuperare i soldi?

Tutti i Soci che abbiano demolito immobili a seguito di diniego di concessione in sanatoria 2003 e che abbiamo versato l’acconto degli oneri di urbanizzazione al Comune di Tarquinia e allo Stato possano farne richiesta, anche subito, per la restituzione; stessa cosa vale per i pochi Soci con diniego di concessione in sanatoria 1994 e 1985 che hanno demolito

Chi ha una casa con concessione in sanatoria 1985 potrà allargarla e costruire ancora? Dovrà pagare gli oneri di urbanizzazione?   

I Soci che hanno un’abitazione con concessione in sanatoria 1985 nel caso non abbiamo utilizzato tutta la cubatura loro destinata dall’attuale Piano potranno costruire fino all’esaurimento della cubatura loro assegnata. Gli oneri di urbanizzazione da pagare saranno solo e soltanto un saldo dell’acconto già versato a suo tempo a cui, eventualmente, andranno sommati quelli da versare per l’allargamento dell’attuale abitazione

costruirò la casa sulla base della volumetria generata dalla superficie lorda del mio lotto?   

Sì, ogni Socio edificherà la propria abitazione sulla base della volumetria generata dall’attuale superficie posseduta (vecchio lotto) o che potrebbe possedere fino al giorno prima dell’approvazione del regolamento di assegnazione e/o ripartizione. Successivamente è possibile ottenere una maggiore volumetria attraverso strumenti quali la perequazione, la compensazione e l’incentivazione

se non si firma la convenzione che cosa succede?   

Nel caso in si decidesse di non sottoscrivere la Convenzione e non procedere oltre, il Comune farebbe valere le sue prerogative chiedendo una ratifica e/o modifica in tempi certi al Consorzio ed in caso contrario, scaduti i termini, stralciare tutto il Piano per ricollocare il volume edificabile altrove nel territorio comunale; i terreni rimarrebbero agricoli con l’apposizione del vincolo paesaggistico (paesaggio agrario di continuità), ogni controversia legale attualmente in corso, che porta nei contenuti il Piano approvato, sarebbe immediatamente rigettata dal Tribunale e sui terreni sarebbe possibile solo coltivare e piantare alberi