Quando è stato costituito il Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio?
Il Consorzio è stato costituito il 26 Giugno 1964 per volere dei Soci Fondatori Sigg. Torcia Vincenzo, Conte Dolfin Enrico, Massullo Vito, Maurizi Nello e Pandolfi Vittorio; l’atto costitutivo e lo Statuto sono stati depositati ad Anzio (RM) il 13 Luglio 1964 al n. 101 mod. I vol. 7
Il Consorzio è vigente?
Sì
Il territorio del Consorzio è stato sempre soggetto a regole e vincoli?
Sì, infatti già al momento della costituzione nel 1964 erano presenti aree vincolate ed aree sulle quali non era permesso edificare direttamente, ma, nonostante ciò, furono immesse lo stesso sul mercato immobiliare perché generavano un diritto edificatorio
Quando sono stati apposti i vincoli sul territorio?
Il vincolo archeologico era già presente in quanto rappresentato sulla carta dei beni archeologici redatta dall’IGM, codificato con Legge nel 1942 e successivamente dal Ministero, tramite la Soprintendenza, con la dichiarazione di notevole interesse pubblico, espressa nel 1977; il vincolo idrogeologico è presente dal 1958 e codificato nel PAI; il vincolo paesaggistico è apposto nel 1967 e codificato nel PTR (poi PTPR) dall’anno 1998
Quando sono state individuate le aree da destinarsi ad utilità collettiva?
Nel 1968 con la delibera di adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Tarquinia
il piano di lottizzazione presentato dal consorzio è stato approvato?
Sì, il Piano di Lottizzazione è stato approvato dal Comune di Tarquinia il 14 Agosto 2020 e dalla Regione Lazio il 10 Novembre 2020
perchè è stato scelto il percorso di un piano di lottizzazione d’iniziativa privata?
È previsto nelle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore di Tarquinia che i proprietari dei comparti o comprensori riuniti in Consorzio utilizzino questo strumento urbanistico per poter realizzare una nuova espansione della città nelle aree individuate dal PRG come espansione residenziale
perchè non è stato possibile applicare la l.r.28/80?
La L.R. 28/80 non è stata applicata perché l’intervento sarebbe stato parziale, per il solo comprensorio di San Giorgio, e non onnicomprensivo dell’intero territorio comunale come invece dispone la Legge stessa, risultando, anche, inefficace con gli esiti e gli effetti dell’attività di controllo e vigilanza edilizia del Comune, impedendo di legittimare le singole abitazioni assoggettate alla disciplina del Condono. Inoltre, l’adozione della Variante speciale, alternativa e non complementare a qualunque altro strumento urbanistico attuativo già presente, ha valenza esclusivamente di recupero urbanistico (e non edilizio) andando a sistemare aree mai state individuate nel PRG come zone di espansione residenziale e/o con previsioni di Piano disattese; infine, l’interesse pubblico sarebbe stato difficilmente comprovabile
Chi deciderà la modalità di assegnazione e/o ripartizione delle superfici-cubature in ogni comparto?
A decidere saranno i Soci, in Assemblea, con l’approvazione di un apposito regolamento interno. Il Consorzio, di concerto con i tecnici, fornirà delle linee guida per la stesura del regolamento nel quale sarà garantito a tutti l’esercizio del diritto edificatorio, ivi compresi quei Soci che dovranno lasciare le loro proprietà (lotti) per i vincoli presenti o per far posto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
Esistono già delle linee guida, anche in estrema sintesi?
Sì, e il punto principale prevede che i Soci che dovranno lasciare i loro lotti saranno ospitati in via preferenziale nei comparti adiacenti e prossimi al lotto che stanno lasciando, salvo ogni diversa loro comunicazione e/o preferenza
QUANDO SARà SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE?
La Convenzione sarà sottoscritta solo e soltanto quando entrambi i contraenti, Consorzio e Comune, avranno raggiunto un accordo congruo
esiste già un accordo di massima col comune?
No, perché gli incontri tecnico-legali tra le parti devono ancora essere avviati. Ciò che esiste è un elaborato, presentato insieme a tutti gli altri del Piano e come previsto per Legge, denominato “schema di Convenzione” (una bozza), al fine di consentire al Comune e alla Regione di poter valutare nel suo complesso la proposta di Piano ed esprimersi con un giudizio pieno
è POSSIBILE MODIFICARE LA CONVENZIONE?
Sì, fintanto che non è firmata i contraenti possono decidere di modificare lo “schema di Convenzione” per renderlo più aderente ai rispettivi impegni, interessi e diritti. Successivamente alla firma si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili
per poter firmare LA CONVENZIONE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE UNA FIDEIUSSIONE?
No, la Legge consente al Consorzio la sottoscrizione della Convenzione senza alcuna fideiussione, a patto che questo s’impegni a non costruire nessuna abitazione prima della completa realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria
